Don Bosco scrisse all’art. 79 delle Costituzioni: “II Rettor Maggiore visiterà ciascuna casa almeno una volta l’anno o in persona o per mezzo del Visitatore, per esantinare diligentemente se si compiono i doveri imposti dalle Costituzioni della Società: e nello stesso tempo osservi se l’amministrazione delle cose spirituali e temporali tenda realmente allo scopo proposto, il quale si è di promuovere la gloria di Dio e la salvezza delle anime.”
Indice:
- Il Visitatore non ha altro ufficio che quello di conoscere lo stato delle cose e riferirne.
- Per l’esecuzione di questo mandato egli è munito dal Rettor Maggiore dei necessari poteri.
- Il Visitatore è vincolato dal giuramento di osservare il segreto delle deposizioni dei soci e di non informale se non il Rettor Maggiore.
- La carità di fratelli e la qualità di inviato dal Rettor Maggiore suggerirà ai Superiori locali il trattamento da usare al Visitatore.
Periodo di riferimento: 1908
M. Rua, Visita straordinaria a tutte le case della Pia Società Salesiana, Direzione generale delle opere salesiane, Torino 1965, 406-409.
Istituzione di riferimento:
Direzione Generale SDB